martedì, Marzo 19, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. V, 7 aprile 2021, n. 13067 in tema di maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione

La massima

“In presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali realizzati in momenti successivi, la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria non è esclusa dall’intenzione dell’agente di agire per finalità educative e correttive” (Cass.pen., sez. V, 07.04.21, n. 13067).

Il caso

La pronuncia origina dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolto il medesimo dal delitto di maltrattamenti in famiglia e  confermato la decisione quanto alla affermazione di responsabilità  per il reato di maltrattamenti in danno della figlia minore e di lesioni, con prognosi di ventuno giorni, in danno della stessa minore rideterminando la pena in due anni e tre mesi di reclusione. Il gravame si basava  sulla violazione ed erronea applicazione degli artt. 576, c. 1, n. 1, 582 e 585 c.p., nonché sula sussistenza di vizi motivazionali e sulla  violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p..

La motivazione

La Corte di Cassazione nella motivazione si sofferma in particolare sul delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. ed il rapporto con la volontà educativa del soggetto agente.

In particolare i giudici di legittimità rilevano che: “In presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza non è esclusa dall’intenzione dell’agente di agire per finalità educative e correttive”. Non può quindi ritenersi configurato il meno grave delitto di cui all’art. 571 c.p. non potendo includersi, tra i mezzi di correzione, atteggiamenti lesivi o afflittivi del minore.

Dal punto di vista processuale, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è interessante rilevare come la Suprema Corte rilevi che: “non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione”.

La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

 

La sentenza è in fase di oscuramento.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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