La massima
“In presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali realizzati in momenti successivi, la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria non è esclusa dall’intenzione dell’agente di agire per finalità educative e correttive” (Cass.pen., sez. V, 07.04.21, n. 13067).
Il caso
La pronuncia origina dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolto il medesimo dal delitto di maltrattamenti in famiglia e confermato la decisione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di maltrattamenti in danno della figlia minore e di lesioni, con prognosi di ventuno giorni, in danno della stessa minore rideterminando la pena in due anni e tre mesi di reclusione. Il gravame si basava sulla violazione ed erronea applicazione degli artt. 576, c. 1, n. 1, 582 e 585 c.p., nonché sula sussistenza di vizi motivazionali e sulla violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p..
La motivazione
La Corte di Cassazione nella motivazione si sofferma in particolare sul delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. ed il rapporto con la volontà educativa del soggetto agente.
In particolare i giudici di legittimità rilevano che: “In presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza non è esclusa dall’intenzione dell’agente di agire per finalità educative e correttive”. Non può quindi ritenersi configurato il meno grave delitto di cui all’art. 571 c.p. non potendo includersi, tra i mezzi di correzione, atteggiamenti lesivi o afflittivi del minore.
Dal punto di vista processuale, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è interessante rilevare come la Suprema Corte rilevi che: “non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione”.
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
La sentenza è in fase di oscuramento.
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com
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