venerdì, Aprile 19, 2024
Uncategorized

Imprese individuali e società unipersonali nella responsabilità da reato degli enti: storia di “gemelli diversi”

Di Raffaele Costanzo

Abstract. A poco più di vent’anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 8 Giugno 2001 numero 231, recante la disciplina della responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato, le questioni di ordine applicativo affrontate dalla giurisprudenza e dalla dottrina e tuttora non ancora giunte ad approdi risolutivi definitivi restano ancora molte. Una tra queste, ha interessato la determinazione dell’ambito soggettivo di applicazione della relativa disciplina, con specifico riferimento alle imprese individuali rispetto alle società unipersonali. Allo stato attuale, dopo alcune piccolissime oscillazioni, pare, invece, che  il tema abbia raggiunto una posizione propria di stabile equilibrio, come la giurisprudenza di merito qui riportata in commento dimostra.

Sommario: 1. Introduzione: sintesi della vicenda processuale. – 2. L’antefatto: un revirement giurisprudenziale pericoloso. – 3. Il reprise atteso: i giudici di merito tornano alle origini. – 4. Le società uni personali: un accostamento improprio.

1. Introduzione: sintesi della vicenda processuale.[1]

L’imputato coinvolto nella vicenda processuale ha ricevuto ai sensi degli articoli 552 cod. proc. pen. e 59[2] d. lgs. n. 231/01 decreto di citazione diretta, con cui gli si contestano due illeciti amministrativi compiuti nell’interesse o comunque a vantaggio dell’ente. Uno è quello di cui all’art. 25-bis, comma 1, lett. f-bis) del decreto, con riferimento all’art. 474 cod. pen., rubricato “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti”, mentre l’altro è quello di cui all’art. 25-bis.1, comma 1, lett. a) del medesimo testo normativo, con riferimento all’art. 517 cod. pen., che inerisce al delitto rubricato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”. In altre parole, gli illeciti contestati riferiscono a una ipotesi di importazione e successiva commercializzazione da parte dell’ente di prodotti contraffatti.

Il Tribunale di Ravenna di primo grado in composizione monocratica, tuttavia, dopo aver recepito le osservazioni delle parti, che deponevano entrambe nel senso di escludere che la disciplina della responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato potesse essere applicata al soggetto in questione, accoglie tali richieste, prosciogliendo l’imputato ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 66 d. lgs. n. 231/01, per effetto del coordinamento operato tra i due testi normativi dall’art. 34 del medesimo   decreto. Il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto di dover assolvere l’ “ente” perché il fatto non sussiste.

2. L’antefatto: un revirement giurisprudenziale pericoloso.

Sin dall’entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, una delle questioni relative alla individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione di questa disciplina tra le meno problematiche era, senza alcun dubbio, quella riguardante le imprese individuali. Si riteneva, infatti, che queste non potessero essere suscettibili di applicazione della normativa in esame, in quanto non sussumibili nel concetto di “ente”. Tuttavia, questa certezza, che aveva accompagnato operatori pratici e commentatori nel primo decennio di vita ed applicazione di questo corpus normativo, era stata messa in discussione – o quantomeno turbata – da una pronuncia di legittimità che statuiva in senso contrario[3].

Le argomentazioni che vengono utilizzate dai giudici di legittimità per supportare questa tesi sono tre e si procede a riproporle.

Innanzitutto, si fa riferimento ad una interpretazione necessariamente estensiva[4] dell’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 231/01, secondo cui, affinché una determinata disciplina possa essere applicata ad una certa categoria di soggetti, non è necessario che vi sia una disposizione di legge che espressamente provveda in tal senso né, a contrario, che vi sia una espressa  previsione che li escluda dal novero degli interessati. In assenza, quindi, di una previsione tanto in un senso quanto in un altro, si dovrebbe ritenere che le imprese individuali siano implicitamente inserite tra i destinatari della normativa[5].

Si ritiene, poi, che una interpretazione estensiva della disposizione appena citata sia necessaria per evitare che si vengano a creare delle disparità di trattamento tra coloro che decidono di dotarsi di una struttura organizzativa complessa per l’esercizio dell’attività di impresa e quelli che non giungono alla stessa decisione, volendo il Legislatore punire invece proprio quei soggetti che decidono di ricorrere a strutture organizzative più agili per sfuggire ai controlli pubblici[6]. Il riferimento, pertanto, sarebbe a chi esercita un’attività organizzata in forma di impresa in senso ampio.

In ultimo si sostiene come questa soluzione non possa che essere considerata corretta in forza del fatto che esistono, anche con riferimento alle imprese individuali, strutture organizzative di dimensioni interessanti, in cui è possibile che a compiere illeciti non sia direttamente il titolare ma che   possano farlo suoi institori o procuratori nell’interesse o nel vantaggio dell’impresa stessa, creandosi quindi una “frattura” tra chi è a contatto con la fonte del pericolo ed il vertice dell’azienda. Se così non fosse, infine, le imprese individuali rappresenterebbero lo “scivolo” da questa forma di responsabilità per le società unipersonali, che, invece, sono sottoposte alle disposizioni del decreto.

3. Il reprise atteso: i giudici di merito tornano alle origini.

Nella pronuncia in commento, il Giudice, dopo aver rilevato l’esistenza in giurisprudenza di un contrasto di orientamenti, degrada a “pronuncia isolata” quella della Cassazione prima richiamata, decidendo così di fare riferimento al primo orientamento giurisprudenziale riportato nelle motivazioni[7].

Anche qui, le argomentazioni che sostengono il ragionamento giudiziale sono tre e si procede a passarle in rassegna.

In primo luogo, si parte dal presupposto secondo cui, senza voler entrare nel merito della questione relativa alla qualificazione della natura della responsabilità da reato degli enti, trattasi comunque di una responsabilità che deriva dall’applicazione di un diritto “punitivo” in senso lato[8]. Da questa affermazione ne discende una prima considerazione: quando si tratta di applicare il diritto punitivo, le garanzie sostanziali tipiche relative alle limitazioni della libertà (personale) non possono essere eluse; una su tutte il principio di legalità (artt. 2,3 d. lgs. n. 231/01, 25.2 Cost.).

Ciò comporta che, nell’analizzare una disposizione di legge alla ricerca del suo contenuto normativo, non si può e non si deve prescindere da un’interpretazione letterale e restrittiva, come previsto dall’art. 12.1 disp. prel. c.c. A tal proposito, è necessario procedere ad osservare analiticamente il disposto di cui all’art. 1 d. lgs. n. 231/01: al primo comma esso afferma che il presente testo legislativo riguarda la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. La disposizione fornisce subito una indicazione di tipo oggettivo, indicando il contenuto del testo normativo in esame, ma non chiarisce nell’immediato cosa intenda per “enti”. Una prima definizione in positivo viene fornita dall’art. 1.2 del decreto, secondo cui per enti bisogna intendere sia i soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica, ovvero le persone giuridiche in senso stretto, sia le associazioni e le società che non hanno ancora acquisito la personalità giuridica ma che, potenzialmente, possono acquisirla. Una seconda definizione in senso negativo, invece, ci viene fornita dal comma 3 dell’art. 1 d. lgs. n. 231/01, secondo cui non sono considerati enti ai fini dell’applicazione della disciplina in analisi gli organi dello Stato centrale (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), nonché gli enti territoriali che esercitano potestà pubbliche (Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni), oltre che gli organi di rilievo costituzionale (ad esempio, partiti politici e sindacati, ex artt. 49 e 39 Cost.), a cui si aggiungono, infine, gli enti pubblici economici (un tempo rappresentavano il nucleo duro dell’industria italiana ma, oggi, è un fenomeno in forte calo, a seguito delle liberalizzazioni e privatizzazioni che sono seguite a partire dall’inizio degli anni 90’; fenomeno precursore dell’ingresso nel mercato unico). Dalla lettura combinata di ciascuno di questi commi emerge come il Legislatore, dopo aver utilizzato in un primo momento il termine “enti” in senso atecnico, sostanzialmente per ricomprendere un novero di soggetti molto più ampio delle sole forme collettive di esercizio dell’attività di impresa, accortosi della genericità del sintagma utilizzato, abbia deciso di fare ricorso prima ad un’indicazione dei soggetti a cui principalmente si rivolge la normativa e poi ad un’altra con cui si indica quelli da escludere. Nei termini così impostati, ci sembra di non poter far altro che escludere le imprese individuali dal novero dei soggetti destinatari delle disposizioni del D.lgs. n. 231/01. Ciò dipende dal fatto che sul piano semantico i termini “società” ed “associazione” sono incompatibili con quello di “individuo” o “singolo”, cui fa riferimento la realtà dell’impresa individuale, oltre al fatto che per “enti”, secondo la Relazione allo schema del decreto, non può che farsi riferimento ai soli soggetti di diritto “meta-individuali”[9], ossia quelli che manifestano un carattere di alterità sul piano giuridico rispetto agli individui che li costituiscono e/o che li compongono. E’ questa, a ben vedere, una soluzione che trova conforto anche nella legge delega del 29 Settembre 2000 n. 300, con la quale il Parlamento aveva affidato al Governo il compito di individuare i soggetti destinatari di questa disciplina, dovendo operare una selezione tra enti pubblici e privati ed economici e non, oltre che nella Relazione. Un’interpretazione che volesse spingersi al di là degli steccati interpretativi appena delineati, non potrebbe che essere definita come analogica e pertanto vietata, in forza della limitazione operata dall’art. 14 disp. prel. c.c. all’operatività del meccanismo analogico di cui all’art. 12.2 della medesima sedes materiae.

Altro argomento che viene portato dal giudice di merito riguarda l’infondatezza dell’asserita irragionevolezza derivante dalla disparità di trattamento tra imprese individuali e società commerciali. A suo dire, non si configurerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 letto in combinazione con l’art. 41.1 Cost., perché la differenziazione di trattamento che viene operata già sul piano civilistico ha come obiettivo quello di salvaguardare le differenze strutturali che intercorrono tra esercizio individuale e collettivo dell’attività di impresa. Tali differenze si riflettono in molti punti; basti pensare, ad esempio: agli effetti prodotti dall’iscrizione di taluni atti nel registro delle imprese[10]; al contenuto dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili (che solo nel caso delle società di capitali si risolve nella redazione annuale del bilancio di esercizio, mentre per le imprese individuali consiste principalmente nella redazione del libro giornale e degli inventari); alla disciplina delle responsabilità verso i terzi e del fallimento[11].

Gli enti, pertanto, sono soggetti di diritto meta-individuali, nel senso che essi costituiscono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche diversi ed ulteriori rispetto alle persone che li compongono, in forza del fatto che essi sono dotati di un’autonomia patrimoniale ed organizzativa seppur minima. Se si tiene in conto, infatti, anche di quanto previsto dall’art. 27 d. lgs. n. 231/01, secondo cui l’ente risponde in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria solo ed esclusivamente col proprio patrimonio o fondo comune, si può capire come la responsabilità degli enti sia ulteriore a quella delle persone fisiche e non cumulabile. Equiparare le imprese individuali agli enti, quindi, significa violare il principio di ne bis in idem sostanziale, poiché si avrebbe una duplicazione della pretesa punitiva nei confronti di un medesimo soggetto sia in quanto persona fisica ed eventualmente autore del reato, sia in quanto esercente un’attività d’impresa. Ciò è palesemente in contrasto con la ratio della disciplina del            decreto, sancita dall’ ormai nota espressione “Crime does not pay”, la cui finalità è quella di evitare che all’interno delle strutture organizzate di medie e grandi dimensioni e caratterizzate da una notevole complessità di organizzazione, possa garantirsi attraverso una disorganizzazione più o meno deliberata l’impunità dell’autore del reato.

Queste considerazioni trovano ulteriormente conforto nelle disposizioni successive del testo dello steso decreto, agli artt. 28 ss., considerato che le uniche vicende modificative riguardano i soli enti e sono tutte volte ad evitare che siano compiute operazioni di trasformazione degli enti col solo scopo di sottrarsi a tale responsabilità. Da ultimo, non certamente per importanza, non si può non tenere in debito conto il fatto che altrimenti la disciplina di cui agli artt. 5-8 d. lgs. n. 231/01, nel prevedere i paradigmi oggettivi e soggettivi ascrittivi della responsabilità all’ente, nonché l’autonomia delle rispettive responsabilità, non avrebbe ragion d’essere, venendo a convergere le due responsabilità[12].

4. Le società unipersonali: un accostamento improprio.

 Il Giudice di merito, nel sancire che le imprese individuali non siano destinatarie della disciplina in esame, afferma altresì che esse non possano essere equiparate alle società unipersonali. La ragione per cui tale accostamento è scorretto dipende dal fatto che – come già si è avuto modo di dire in precedenza – soltanto queste ultime possono essere considerate enti in senso proprio, ovvero sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche diversi ed ulteriori rispetto alle persone che li costituiscono e/o compongono, in quanto dotati di una propria autonomia patrimoniale e organizzativa. Tale assunto è confermato dall’impianto civilistico.[13] Rimanendo però sul piano della responsabilità da reato degli enti, ci basterà menzionare il comma 4 dell’art. 6 d. lgs. n. 231/01, secondo cui il ruolo dell’Organismo di Vigilanza può essere svolto dallo stesso organo gestorio negli enti di dimensioni modeste. Se, dunque, si considera che enti di modeste dimensioni possono essere tradizionalmente le S.r.l. e le società unipersonali, vien da sé sostenere che anche le società unipersonali (per azioni o a responsabilità limitata) siano destinatarie delle prescrizioni del decreto.

La preoccupazione manifestata dall’orientamento giurisprudenziale che qui si contesta, secondo cui le imprese individuali rappresenterebbero uno strumento importante per evitare di sottoporsi alla responsabilità da reato è, infine, un argomento che deve essere ridimensionato. Può forse trovare corrispondenza in un ragionamento condotto in termini di convenienza su basi logico-giuridiche, ma che è fuori dalle logiche imprenditoriali. Chi fa impresa, animato dalla logica del profitto, ha un grande timore: il fallimento. La sua preoccupazione principale, di conseguenza, è quella di operare con uno schermo giuridico che gli consenta di limitare i danni in caso di andamento negativo della gestione. In questo lo schermo societario, rispetto all’impresa individuale, presenta indubbi vantaggi. Ragionare in un’ottica opposta, ovvero preferire privarsi del beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale pur di eludere la responsabilità da reato, e quindi prestare maggiore attenzione ad un rischio che è sullo sfondo rispetto a quello che è in primo piano, è indice sintomatico di un ente geneticamente illecito, o che vuole mettersi stabilmente al servizio del perseguimento di tali scopi. Tuttavia – e qui si viene a chiusura del ragionamento -, l’ente geneticamente illecito non è il fenomeno che il legislatore ha preso di miracon la disciplina in esame, essendosi interessato solo di soggetti leciti che, occasionalmente, nello svolgimento delle proprie attività posso incorrere nella commissione di illeciti, e che, pertanto, possono adottare delle misure volte a contenere il rischio-reato per sollevarsi da tale responsabilità[14].


[1] Nota a Tribunale di Ravenna, Giudice Unico di I grado, sentenza n. 1056/2021 del 24/05/2021, depositata il 07/06/2021.

[2] L’art. 59 d. lgs. n. 231/01 disciplina le modalità di esercizio dell’azione para-penale nei confronti degli enti. In particolare, quando la pubblica accusa ritiene di non dover disporre l’archiviazione, che, ex art. 58 decr. cit., avviene mediante l’emissione di un decreto motivato indirizzato alla Procura Generale della corte d’Appello del distretto di appartenenza, ricorre alla richiesta di rinvio a giudizio. In questo atto, che può avere una diversa forma a seconda del rito instaurato e che comunque deve rispettare le indicazioni dell’art. 405 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero indica gli elementi identificativi dell’ente (ad es., la denominazione o ragione sociale, la sede principale ed il legale rappresentante o il numero dell’atto di iscrizione in un particolare registro), espone in maniera chiara e precisa i fatti ed indica le fonti di prova a carico, nonché indica sia le disposizioni di legge del codice penale da cui deriva la responsabilità dell’ente che quelle del decreto che indicano gli illeciti amministrativi e sanzioni connesse.

[3] Il riferimento, inevitabilmente, è a Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 1567 del 15/12/2010, depositata il 20/04/2011.

[4] Questo argomento viene utilizzato dalla Corte per sostenere che il ricorrente, partendo dal presupposto secondo cui non debba essere ricompreso tra i destinatari delle disposizioni del decreto, non abbia assolto ad un onere posto a proprio carico, ossia quello di dimostrare che non si tratti di un soggetto che possa acquistare la personalità giuridica. Questa soluzione potrebbe già essere ritenuta censurabile sotto il profilo processuale, atteso che, stando ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del decreto e considerato il rinvio generalizzato alla disciplina generale del codice di procedura penale, potrebbe al più parlarsi di un onere di mera allegazione. Tuttavia, come la giurisprudenza successiva ha dimostrato, quando è controversa la qualificazione giuridica del soggetto contestato è lo stesso giudice, se non vi ha provveduto il pubblico ministero, a disporre che sia effettuata una visura camerale.

[5]  In Cass. Pen. ult. cit., a pag 4 si legge: ”Muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. ‘ditta individuale’), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c.” La ragione per cui si riporta questo passaggio è che esso appare illogico e incorretto. In un primo momento si afferma come si tratti di una impresa individuale e che questa sia cosa diversa dalle società, poi però si fa un ragionamento secondo cui la persona fisica che esercita una attività d’impresa viene ad assumere una ditta (o nome commerciale dell’imprenditore) da cui ne deriva una “ditta individuale”, che, per la Corte, dovrebbe essere assimilata alla ditta di una società commerciale poiché si verificherebbe una “unione” tra la persona fisica e l’imprenditore individuale. Questa affermazione si basa su un assunto sbagliato. La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore ma non è detto che non possa coincidere con quello della persona fisica titolare dell’impresa individuale, cosa invece che non può avvenire per le società, in cui deve esserci necessariamente una differenziazione tra denominazione/ragione sociale e ditta.

[6] Questo argomento, a dire il vero, si basa su una interpretazione peraltro piuttosto discutibile della voluntas legis. L’obiettivo, infatti, era quello di responsabilizzare e favorire l’autodisciplina dei complessi aziendali di medie e grandi dimensioni, caratterizzati da strutture organizzative assai complesse, in cui è spesso difficile individuare direttamente il responsabile di una determinata area o di un determinato processo e, dunque, dove è maggiore il rischio che vi sia una ‘disorganizzazione deliberata’ volta a garantirsi impunità.

[7] Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 18941 del 03/03/2021.

[8] In passato, in Italia e più in generale in Europa continentale, in dottrina erano state sollevate non poche perplessità circa la possibilità di attribuire una responsabilità di tipo penale agli enti. Nel nostro caso, l’assunto di base era l’antica massima criminalistica “Societas delinquere (et puniri) non potest”, da cui, in sostanza, si deduceva il carattere esclusivamente umano e fisico del diritto penale. Questa era l’impostazione che si riteneva conforme al combinato disposto degli articoli 27, commi 1 e 3 Cost., da cui emerge che il rimprovero può essere mosso solo ed esclusivamente a quel soggetto cui il fatto appartenga sia sul piano fattuale/materiale che sul piano psicologico, a cui si riconnette la necessità di intraprendere un percorso di recupero sociale. Tuttavia, come i fatti di cronaca economica hanno dimostrato, trattandosi di reati di notevoli dimensioni offensive, o a c.d. “criminalizzazione di massa”, si sono rilevati due problemi: il primo riguarda la difficoltà di individuare il responsabile del fatto penalmente rilevante, poiché nelle strutture organizzate in forma complessa vi è una notevole divisione dei compiti e frazionamento dei processi operativi; il secondo riguarda l’insufficienza dei soli strumenti punitivi previsti per la persona fisica a corrispondere una risposta sanzionatoria adeguata. Da ciò è derivata la necessità di predisporre un sistema di responsabilità anche a carico degli enti, allo scopo di innescare un meccanismo virtuoso di auto-organizzazione e regolazione interna volta a contenere in maniera significativa il rischio-reato. Dunque, posto che oggi non vi siano più resistenze significative a qualificare come penale la responsabilità attribuita agli enti, il Legislatore italiano ha comunque voluto qualificarla come amministrativa, almeno per due ragioni. La prima è che si tratterebbe di una disciplina che, essendo definita come “amministrativa”, eviterebbe di esporsi ad eventuali rilievi di costituzionalità da parte di chi manifesta ancora resistenze (la scelta è quindi cautelativa); la seconda è che, rappresentando una sorta di “tertium genus”, in quanto mutua sia i caratteri della disciplina penale che di quella amministrativa, permette di coniugare le esigenze di garanzia con quelle di effettività delle tutele e repressione degli illeciti.

Cfr. amplius, G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, Parte generale, Nona edizione, 2020, pp. 889 ss.

[9]  A. Alessandri, S. Seminara, Diritto penale commerciale, Volume I, I principi generali, pp. 90-93, ult. ed.

[10] L’iscrizione nel registro delle imprese, con riferimento alle imprese individuali, avviene in una apposita sezione speciale ed aveva inizialmente una sola funzione di pubblicità notizia e certificazione anagrafica, ossia di portare a conoscenza dei terzi alcune informazioni di carattere rilevante circa l’organizzazione e le attività di queste stesse imprese. In un momento successivo, tuttavia, il Legislatore ha voluto attribuire a tale iscrizione anche una efficacia dichiarativa; in altre parole, a partire dalla data di iscrizione di quel determinato atto nell’apposita sezione del registro, esso sarà opponibile ai terzi, ma, tale medesimo effetto, può essere anticipato a condizione che sia data prova della conoscenza effettiva che la controparte ha avuto di quel determinato atto (ad esempio, mediante comunicazione). Per quanto attiene alle società commerciali, invece, esse hanno obbligo di iscrizione di taluni atti in una sezione ordinaria apposita del registro delle imprese, con prevalente efficacia dichiarativa. Tuttavia, talune iscrizioni, possono anche promuovere effetti diversi e/o ulteriori. Un esempio è rappresentato dall’efficacia costitutiva, che riguarda la costituzione di una società per azioni; poiché essa deve avvenire per atto pubblico, prima di tale stipula e deposito, la società non esiste sia nei confronti dei singoli soci che nei confronti dei terzi (c.d. efficacia costitutiva totale). L’iscrizione nel registro delle imprese può però produrre anche degli effetti di natura normativa, basti pensare alle società in nome collettivo regolari e le società in accomandita semplice quando il loro atto costitutivo non è depositato nel registro delle imprese. Tali società saranno qualificate come irregolari, ragion per cui ad esse si applicherà il regime giuridico meno favorevole destinato alle società regolari. Infine, per quanto concerne le c.d. startup innovative, tale iscrizione è necessaria per poter accedere ai benefici di tipo fiscale.

Cfr. amplius, G.F. Campobasso, a cura di M. Campobasso, Diritto commerciale, 1, Diritto dell’impresa, Settima edizione, pp. 113-124; A. Torrente, P. Schlesinger, a cura di F. Anelli e C. Granelli, Manuale di Diritto Privato, Ventireesima Edizione, pp. 1113-1115.

[11] Il fallimento delle imprese individuali, purché l’oggetto della loro attività non sia agricolo, ex art. 2135 c.c., è subordinato al superamento di almeno una delle soglie dimensionali menzionate nell’art. 1.2 l. fall. Per le società, invece, è opportuno differenziare, seppur solo in linea generale, società di persona e di capitali: per le società di persone, il fallimento della società determina l’automatica estensione della dichiarazione di fallimento anche ai suoi soci, ex art. 147 l. fall., con l’eccezione prevista per i soli accomandanti delle s.a.s.; per le società di capitali, essendo la società l’unico titolare dell’esercizio dell’attività d’impresa ed essendovi stata una formazione trasparente del capitale e del patrimonio sociale, il fallimento della società non si estende anche ai singoli soci, il cui pregiudizio patrimoniale può al massimo consistere nella perdita dell’intero valore del conferimento.

Vd. G.F. Campobasso, a cura di M. Campobasso, Diritto Commerciale, 1,2,3, ult. ed. cit.

[12] L. Pistorelli, L’insostenibile leggerezza della responsabilità da reato delle imprese individuali, nota a Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 1567 del 15/12/2010.

[13] Dopo un lungo periodo in cui il legislatore ha ritenuto di dover escludere la possibilità che fossero costituite o che venissero tenute operative società ad opera di un’unica persona, sostanzialmente allo scopo di ottenere il beneficio della limitazione della responsabilità pur esercitando un’attività d’impresa in forma individuale, ha deciso di inserire una disciplina appositamente dedicata a questa figura giuridica. I punti di maggior rilievo di questa disciplina sono due: il primo consiste nel fatto che, quando il capitale sociale è detenuto da un unico socio, di tale situazione societaria deve esserne data comunicazione mediante richiesta di iscrizione di estratto del libro sociale nel registro delle imprese ad opera degli amministratori; il mancato adempimento di questo obbligo informativo comporta che il socio, fino a quando non interverrà l’iscrizione, risponderà illimitatamente delle obbligazioni assunte in nome e per conto della società in quel lasso temporale. Il secondo è che, all’atto della costituzione della società o di aumento del capitale sociale, il socio unico, contestualmente alla sottoscrizione, è tenuto ad effettuare, allo scopo di garantire l’effettività del capitale sociale, l’intero versamento delle somme indicate. Come sopra, il mancato adempimento di questo obbligo comporta la perdita del beneficio della limitazione della responsabilità, benché in questo caso quella del socio sia solamente sussidiaria, nel senso che l’intervento in causa del suo patrimonio personale potrà avvenire solo a seguito dell’accertamento dell’incapienza patrimoniale della società.

G.F. Campobasso, a cura di M. Campobasso, opp. cit.

[14] Per delle riflessioni più approfondite sul tema sensibile della validazione giudiziale del MOG come principale perno attorno a cui costruire l’esonero della responsabilità dell’ente, si veda: S. Manacorda, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive, in Riv. Trim. dir. Pen. econ., 1-2/2017, pp. 49 ss.

Lascia un commento